Art. 7.

      1. Le commissioni nazionali di valutazione di cui all'articolo 2 sono formate per ciascun settore scientifico-disciplinare e per ciascuna fascia di docenza secondo i seguenti criteri:

          a) per le procedure di idoneità a professore ordinario, fanno parte della commissione solo professori ordinari;

          b) per le procedure di idoneità a professore associato, fanno parte della commissione quattro professori ordinari e cinque professori associati;

          c) per le procedure di idoneità a ricercatore, fanno parte della commissione tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori.

      2. Ciascuna categoria di docenti vota i propri rappresentanti nella commissione.